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Gestione finanziaria e subsidies

Il rapporto privilegiato con primari istituti bancari e fondi di investimento permette a Wegreenit di fornire pieno supporto per la strutturazione di operazioni finanziarie customizzate sulla tipologia e dimensione del progetto. Siamo, inoltre, in grado di individuare la forma di sussidio, sia fiscale che finanziario, più adeguata all’esigenza del progetto, in Italia e all’estero.

Le nostre principali attività:

Il Contratto di Rendimento Energetico (o Energy Performance Contract, anche noto come EPC) rappresenta una particolare forma contrattuale in cui il Capex (e talvolta anche gli Opex) necessario alla realizzazione di un intervento, viene pagato, in tutto o in parte, attraverso il saving energetico che l’intervento stesso genera in un certo arco temporale. I dettagli tecnici e lo schema degli elementi minimi che questa tipologia contrattuale deve contenere per potersi ritenere in linea con il dettato normativo internazionale sono definiti all’Allegato VIII del D.Lgs. 102/2014 che recepisce i contenuti delle Direttive Europee in tema di Efficienza energetica. Il valore di questo modello contrattuale si lega alla necessità di stimolare investimenti privati su interventi di efficientamento energetico senza impattare significativamente sulle casse dell’asset owner. In un EPC, infatti, il proprietario dell’asset, investirà il valore del bill saving generato dall’intervento di efficientamento energetico per ripagare la E.S.Co. che ha realizzato l’opera. L’impatto economico in capo all’asset owner, per gli anni di durata del contratto, resterà pressoché invariato rispetto alla fase pre-contrattuale. Alla scadenza del contratto, invece, l’asset owner godrà del beneficio economico derivante dal risparmio in bolletta.

 

Lo schema che segue sintetizza la struttura economica di questo modello contrattuale.

Un contratto EPC deve possedere alcuni requisiti essenziali:

  1. contenere una chiara indicazione delle misure di efficientamento energetico che si prevedono di mettere in campo con l’identificazione precisa dei relativi risparmi energetici, economici e di impatto emissivo;
  2. i risparmi energetici devono essere garantiti attraverso un’attenta procedura di calcolo degli stessi ex ante e una verifica costante del raggiungimento degli obiettivi ex post, anche attraverso un’attività di monitoraggio e l’applicazione di meccanismi compensativi in caso di mancato raggiungimento dei target individuati;
  3. un elemento chiave è rappresentato dalla chiarezza delle responsabilità e dei ruoli delle parti coinvolte, con la precisa ripartizione della competenza economica dell’operazione e delle implicazioni finanziarie.
  4. per tutta la durata contrattuale è necessario che la controparte attiva nel contratto gestisca l’attività manutentiva dell’intervento (soprattutto nel caso di interventi impiantistici) con l’obiettivo di garantire la continuità nel tempo dei livelli ottimali di performance dell’intervento.

I modelli contrattuali EPC sono variegati, non esistono schemi tipici ma differenti combinazioni che nelle diverse applicazioni hanno dato vita anche a schemi ibridi:

  1. contratti “guaranteed savings” (a risparmi garantiti) in cui l’accordo contrattuale definisce un livello minimo di risparmio da garantirsi e un canone da pagare per remunerare la E.S.Co. In questo tipo di contratto l’indebitamento è posto in capo all’asset owner, mentre la E.S.Co. esegue l’intervento e garantisce sull’entità del risparmio energetico;
  2. contratti “pay from saving” molto simili ai guaranteed savings, nei quali il canone viene indicizzato agli effettivi risparmi conseguiti;
  3. contratti “shared savings” (a risparmio condiviso), in cui l’accordo contrattuale prevede una ripartizione del valore economico del risparmio conseguito fra la E.S.Co. e l’asset owner. La E.S.Co. assume sia il rischio tecnico che finanziario dell’operazione, provvedendo al Capex, alla realizzazione dell’opera e alle attività di O&M;
  4. contratti “first out” (cessione globale limitata) in cui la E.S.Co. si fa carico del Capex, della realizzazione dell’intervento, dell’O&M ed è l’unica beneficiaria dei ricavi derivanti dal risparmio energetico fino alla scadenza contrattuale;
  5. contratti “first in”, in cui la E.S.Co. si fa carico del Capex, della realizzazione dell’intervento, dell’O&M ed è l’unica beneficiaria dei ricavi derivanti dal risparmio energetico minimo garantito fino alla scadenza contrattuale. L’asset owner, per tutta la durata contrattuale, invece, incassa l’overperformance, ovvero l’eventuale maggior risparmio generato dall’intervento rispetto al valore minimo garantito;
  6. contratti “build-own-operate&transefer”, in cui la E.S.Co. progetta, costruisce, finanzia e gestisce un impianto di cui resta proprietaria per un lasso temporale determinato, al termine del quale trasferisce la proprietà al cliente.

I PPA (Power Purchase Agreement) sono contratti a medio-lungo termine di fornitura di energia elettrica stipulati fra un produttore, che possiede l’impianto, e un acquirente (off-taker) che acquista l’energia prodotta dal produttore.

Specificamente ideati per ottimizzare e incrementare l’utilizzo di energia prodotta da Fonti Energetiche Rinnovabili (FER), oltre a ridurre le emissioni di CO2, i PPA offrono soluzioni su misura, flessibili e adattabili alle necessità delle aziende, garantendo una fornitura per un periodo temporale e nelle quantità contrattualizzate, proteggendo l’impresa dalle fluttuazioni dei prezzi del mercato elettrico.

I Power Purchase Agreement possono variare in base alle esigenze delle parti coinvolte e si distinguono in due formule principali:

  • PPA on-site: produttore e consumatore devono essere fisicamente vicini. Il PPA, infatti, prevede una fornitura fisica diretta di energia elettrica entro la cosiddetta Solar Belt. Il PPA on-site è la soluzione perfetta per chi ha una copertura idonea a ospitare un impianto, ma non vuole investire il capitale nella sua costruzione, preferendo esternalizzare i rischi di investimento, di progetto e d’esercizio;
  • PPA off-site: se l’azienda non ha spazi adeguati, o vi sono vincoli ambientali o logistici, non è possibile costruire un impianto in sede. In questo caso, il produttore fornisce energia pulita utilizzando come vettore di trasporto la rete pubblica. Il PPA off-site non prevede, quindi, una connessione fisica diretta fra produttore e consumatore e l’autoconsumo che si genera è di tipo virtuale.

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