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La presente procedura (di seguito, “Policy”) viene redatta al fine di promuovere una cultura interna caratterizzata da comportamenti corretti, improntati alla legalità e ad un sistema di trasparenza ed accountability organizzativo e nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 24/2023, attuativo della Direttiva UE 2019/1937. La Policy disciplina il processo di segnalazione di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza in un contesto lavorativo.
Lo scopo di questa Policy è fornire canali di segnalazione chiari e sicuri, in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 e del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, al fine di incentivare la diffusione di una cultura della legalità e garantire la massima tutela alle persone che segnalano illeciti (c.d. “whistleblower”) contro ogni possibile forma di ritorsione.
2.1. Ambito Soggettivo (Chi può segnalare) Possono effettuare una segnalazione ai sensi della presente Policy i seguenti soggetti:
La tutela si applica anche quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato (se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali), durante il periodo di prova, e dopo lo scioglimento del rapporto giuridico.
2.2. Ambito Oggettivo (Cosa si può segnalare) Possono essere oggetto di segnalazione atti o fatti che possano costituire violazioni di normative nazionali o europee, nonché illeciti amministrativi, contabili, civili o penali. Rientrano nell’ambito oggettivo, a titolo esemplificativo, le violazioni relative a:
Per effettuare la segnalazione non è necessario che il segnalante disponga di prove della violazione; tuttavia, la segnalazione deve essere basata su elementi di fatto e informazioni sufficientemente circostanziate.
La società ha attivato un canale di segnalazione interno che garantisce la riservatezza dell’identità del segnalante, della persona coinvolta, di eventuali terzi menzionati, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.
Il canale di segnalazione è strutturato per essere specifico, autonomo e indipendente dalle ordinarie linee di reporting gerarchico. Le segnalazioni possono essere effettuate nelle seguenti forme:
Le informazioni dettagliate sulle modalità di accesso ai canali sono rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro e pubblicate in un’apposita sezione del sito internet aziendale/istituzionale.
La gestione del canale di segnalazione è affidata a un soggetto specificamente individuato, dotato di personale formato per la gestione delle segnalazioni (di seguito, il “Gestore”).
Il procedimento di gestione della segnalazione si articola nelle seguenti fasi:
Al momento della segnalazione, il segnalante è tenuto a dichiarare se ha un interesse privato collegato alla segnalazione stessa.
L’identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità, non possono essere rivelate senza l’espresso consenso del segnalante. L’accesso a tali informazioni è consentito esclusivamente al personale autorizzato e competente a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.
La tutela della riservatezza si estende anche all’identità delle persone coinvolte o menzionate nella segnalazione, fino alla conclusione dei procedimenti avviati.
La rivelazione dell’identità del segnalante è possibile solo in casi eccezionali e normativamente previsti:
La segnalazione è sottratta al diritto di accesso agli atti amministrativi (L. 241/1990) e all’accesso civico (D.Lgs. 33/2013).
È fatto assoluto divieto di porre in essere qualsiasi atto di ritorsione o discriminatorio, diretto o indiretto, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio è nullo.
Costituiscono ritorsione, tra gli altri, i seguenti comportamenti:
Fuori dai casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, la presentazione di una segnalazione non costituisce violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.
Anche la persona segnalata è tutelata durante l’intero processo. La sua identità è protetta con le medesime garanzie previste per il segnalante. Nel caso in cui dall’istruttoria non emergano elementi che giustifichino l’adozione di provvedimenti, la persona segnalata è tutelata da ripercussioni negative derivanti dalla segnalazione. Viene garantito il diritto di difesa e di contraddittorio, in bilanciamento con l’esigenza di riservatezza del segnalante.
Ogni trattamento di dati personali effettuato nell’ambito della presente procedura avviene nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale in materia. La società, in qualità di Titolare del trattamento, adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza dei dati.
I dati personali manifestamente non utili al trattamento di una specifica segnalazione non vengono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono immediatamente cancellati.
Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione. Gli atti e i documenti relativi a eventuali procedimenti (disciplinari, giudiziari, ecc.) avviati a seguito della segnalazione saranno conservati secondo i termini di legge specifici per tali procedimenti.
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